Decreto anti-rave: la forma è sostanza

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La prima mossa concreta del Governo Meloni ha scatenato non pochi dibattiti: si tratta del Decreto Legge n.162/2022 dello scorso 31 ottobre, che contiene anche le famose norme “anti-rave party” che entrano nel codice penale come articolo 434-bis.
Non vogliamo entrare nel merito politico della decisione, ma abbiamo deciso di analizzare il testo insieme al giovanissimo giurista Simone Ravasi, laureato in Giurisprudenza e Cultore della Materia di Diritto Processuale Penale presso l’Università degli Studi di Milano.


Simone, innanzitutto vorrei farti una riflessione che penso sia importante: quando si parla di diritto, la forma è sostanza, nel senso che ogni parola ha delle ripercussioni concrete quando si tratta di decidere come applicare una norma. Confermi?
S: Assolutamente, analizzare e soprattutto interpretare una normativa è una pratica complessa. Basti pensare che ci sono norme che contengono singole parole sulle quali la giurisprudenza (con gli altri studiosi del diritto) dibatte da anni e anni!

Ti chiedo allora di aiutarci ad analizzare il testo solo a livello giuridico. Cercando di aiutarci a capire qualcosa, quindi spiegando in modo semplice e adatto a tutti.
Il testo inizia così:
“L’invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l’ordine pubblico o l’incolumità pubblica o la salute pubblica consiste nell’invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici o privati, commessa da un numero di persone superiore a cinquanta, allo scopo di organizzare un raduno, quando dallo stesso può derivare un pericolo per l’ordine pubblico o l’incolumità pubblica o la salute pubblica.”
Com’è come inizio?
S: Diciamo che già ci sono dei problemi evidenti. Il primo è che il legislatore, per definire l’invasione, utilizza la stessa parola: l’invasione di terreni […] consiste nell’invasione”. A parte questa nota che possiamo anche definire curiosa, una legge funziona tanto meglio quanto le parole non lasciano spazio ad eccessiva interpretazione. L’espressione “può derivare pericolo” è un esempio perfetto di cosa bisogna evitare, perché vaga e priva di contenuto; una simile formulazione della norma lascia troppi spazi vuoti, che vanno inevitabilmente a danno dei destinatari della norma stessa, ossia i cittadini.
Inoltre, chi stabilisce se un raduno è pacifico (come una manifestazione studentesca), oppure se vi è il pericolo che possa sfociare in una rivolta pericolosa? È evidente che qui si lascia una ampia discrezionalità prima al Prefetto o al Questore e, poi, al giudice che dovrà valutare il caso concreto.


Sembrerebbe quasi una misura preventiva…
S: Più che preventiva, sembrerebbe una norma adottata in forza dell’emotività del momento, che è profondamente sbagliato se pensiamo che stiamo parlando di diritto penale; ad essere coinvolta, prima di tutto, è la libertà personale dei cittadini.

E poi, io che non sono un giurista, vedo una strana correlazione tra gli eventi: se io invado un terreno (cioè partecipo a un rave) il mio scopo non è organizzare il raduno, ma ballare! Il raduno viene organizzato mesi prima, di solito, ma se togliamo le subordinate a livello grammaticale vediamo che la frase principale è “L’invasione di terreni allo scopo di organizzare un raduno”. Sbaglio?
S: Diciamo che anche questo passaggio poteva essere scritto decisamente meglio! Senza contare che il legislatore ha previsto una curiosa “pena diminuita” (su cui molti studiosi stanno già discutendo) per chi si limita a partecipare al raduno.
Però, ancora più problematico è l’inserimento di un preciso numero minimo di partecipanti (primo caso nella storia del diritto penale italiano). Se la polizia dovesse arrivare a un rave o ad un evento che già si sta dimostrando pericoloso, finché non partecipano almeno 51 persone potrà intervenire, ma non potrà essere applicata questa norma prevista, in teoria, soprattutto per i rave party. È una palese contraddizione in termini.


Quindi, se 49 persone stanno devastando una vetrina o ballando in un locale occupato abusivamente, le forze dell’ordine hanno le mani legate?
S: Non del tutto, nel senso che poi ci sono altre norme a cui fare riferimento per bloccare i violenti, però questa norma sarebbe inapplicabile e in quel caso potrebbe essere complesso, per chi tutela la sicurezza, comprendere a quale normativa fare riferimento per poter intervenire.
Inoltre, si dimostra come questa nuova norma sia anche superflua. Prendiamo ad esempio il rave di Modena, che è quello da cui tutto è scaturito. Le Forze dell’Ordine, il Questore e il Prefetto sono riusciti a sgomberare il rave party in totale sicurezza, senza scontri e identificando (immagino ai fini di una successiva denuncia) i partecipanti. Gli strumenti per intervenire ci sono già, sia a livello penale che a livello amministrativo.


Insomma, non è così utile e immediata come sembrerebbe…
S: esattamente.

Andiamo avanti a leggere:
“Chiunque organizza o promuove l’invasione di cui al primo comma è punito con la pena della reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 10.000. Per il solo fatto di partecipare all’invasione la pena è diminuita. È sempre ordinata la confisca ai sensi dell’articolo 240, secondo comma, del codice penale, delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato di cui al primo comma nonché di quelle utilizzate nei medesimi casi per realizzare le finalità
dell’occupazione”
.
Questa parte funziona?
S: Non molto, sinceramente.
Innanzitutto, stiamo parlando di una pena altissima, equiparabile a quella prevista per chi commette reati come l’associazione a delinquere (la cui pena è da 3 a 7 anni). Già questo elemento pone seri dubbi di legittimità costituzionale della norma, in quanto la pena è sproporzionata.
Questo per dire che viene dato lo stesso peso a due situazioni decisamente poco paragonabili…Inoltre, i reati che prevedono pene superiori a cinque anni fanno scattare in automatico alcune conseguenze: la prima è la possibilità di utilizzare le intercettazioni telefoniche ed ambientali; la seconda, dovuta anche alla collocazione della norma all’interno di una specifica sezione del codice penale, è che è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza da parte delle forze dell’ordine.


Cioè, se arriva la polizia a un rave con mille persone – esagero – deve arrestarli tutti?
S: Stando alla norma, sì, almeno coloro che sono considerati (non si sa in forza di quali parametri) gli organizzatori o promotori del rave. Capite che è assai poco praticabile… Il paradosso è che se le forze dell’ordine non dovessero eseguire gli arresti obbligatori in flagranza, incorrerebbero loro nella commissione di un reato.

Anche la parte della confisca mi sembra strana…Confiscare tutto ciò che è servito per commettere il reato vuol dire che se io vado in auto a uno di questi famosi rave mi possono sequestrare l’auto?
S: (sorride) Prendiamola per assurdo… Ma volendo sì!

Però, scherzi a parte, stupisce una cosa: lo si chiama decreto anti-rave, ma qui non c’è nessuna specifica per quella situazione. Da qui la paura di molti che ritengono che la norma possa limitare la libertà di espressione e manifestare…Insomma, che il rave di Modena sia stato un diversivo usato per mascherare un decreto che forse si applica più facilmente agli studenti della Sapienza che ai
ragazzi di Modena…
S: Non voglio fare alcun processo alle intenzioni, ma il testo è vago e questo non aiuta affatto.
La libertà di espressione è sempre prevalente, dato che è sancita in Costituzione; certo è che se io fossi uno studente e dovessi organizzare un sit-in di protesta in un’università mi farei qualche remora.

Diciamo che questa nuova legge può fare in maniera indiretta da deterrente per la libertà di manifestazione del pensiero?
S: Potrebbe, sì.

Due domande in chiusura: il DDL Zan è stato respinto perché scritto male. Qui mi sembra che tutti i giuristi dicano la stessa cosa. Quante possibilità ci sono che la norma venga modificata dal Parlamento?
S: Secondo me parliamo di una probabilità del 100%, quantomeno con riferimento alla questione delle intercettazioni e della cornice di pena.

Infine, il Decreto Legge è solitamente un atto che il Governo emana in situazioni di necessità e urgenza e che il Parlamento deve convertire in legge entro 60 giorni perché sia efficace. Si tratta di un’eccezione alla divisione dei poteri, perché quello legislativo spetterebbe appunto al Parlamento.
Ritieni motivati i presupposti di necessità e urgenza perché si possa ritenere il Governo autorizzato ad usare questo strumento? C’è il rischio che la Corte Costituzionale bocci per questo e per quanto detto sinora questa nuova normativa?
S: Moltissimi studiosi (e anche io personalmente) ritengono che il decreto legge approvato, con riferimento a questa specifica norma, difetti dei requisiti di necessità ed urgenza. Non mi pare che a livello nazionale vi sia un problema di ordine pubblico dovuto alla organizzazione di rave party e, soprattutto, esistono già gli strumenti per poterli evitare e sgomberare. Il Parlamento, se volesse, avrebbe tutto il tempo per potere scrivere da zero una normativa ad hoc. C’è poi da dire che moltissimi esperti del diritto penale hanno avanzato dubbi di costituzionalità della norma, sia per quanto appena detto, che per quello di cui abbiamo discusso finora.

Noi ringraziamo Simone Ravasi e il suo prezioso contributo, che speriamo possa fare almeno un po’ di chiarezza su questa nuova legge e che è stato anche un interessante esercizio di analisi di un testo di legge.
In attesa di nuovi sviluppi su questa vicenda!

Mattia Gelosa

Il rave di Modena: l’analisi della situazione nel podcast di Tasto Random!

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